È un atto amministrativo con cui l’autorità comunale, nell’esercizio del controllo demandatole dalla legge su tutte le attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, consente lo svolgimento di tali attività, entro i limiti fissati dalla legge medesima ed in conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. Originariamente di competenza del Sindaco, in seguito alla L. 127/97, il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie è ora attribuito ai dirigenti comunali.
La concessione edilizia è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1, L. 10/77 (c.d. legge Bucalossi) ed ha sostituito la licenza edilizia prevista dall’art.31, L. 1150/42 (legge urbanistica).
La dottrina prevalente riconosce alla concessione ediliza il carattere di atto dovuto allorquando l’opera per la quale è richiesta risulti non in contrasto con quanto previsto dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio.
Sono soggetti a concessione: le nuove costruzioni, i lavori di ampliamento e le opere di urbanizzazione; le opere, gli impianti e le attrezzature di interesse generale; le opere che privati o enti pubblici (diversi dallo Stato) intendono realizzare su beni demaniali e su tutti gli immobili di proprietà dello Stato sui quali altri soggetti vantino un diritto di godimento; altre attività che comportano modificazioni del territorio diverse da quelle edilizie (costruzioni di strade, attivazione di discariche di rifiuti e simili). Altre opere di minor impatto urbanistico ed ambientale sono sottratte al regime concessorio ed assoggettate a quello dell’autorizzazione gratuita e della denuncia di inizio attività.
La concessione edilizia è normalmente onerosa e si correla al pagamento di un contributo concessorio.
Nell’atto di concessione devono essere fissati il termine di inizio dei lavori (non superiore ad un anno) e quello di ultimazione degli stessi, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile.
La concessione edilizia ha natura reale e può essere pertanto trasferita insieme con l’area alla quale inerisce, occorrendo allo scopo un semplice provvedimento di voltura.
Essa può essere annullata per vizi di legittimità, ma non è revocabile.
La procedura di rilascio della concessione edilizia è regolata dalla L. 493/93 (come modificata dalla L. 662/96) e dai regolamenti edilizi.
In particolare, al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ex L. 241/90. Quest’ultimo svolge l’istruttoria entro 60 gg. dalla presentazione della domanda di concessione e redige una relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e con la propria valutazione della conformità del progetto alle prescrizioni vigenti.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine, il responsabile formula una proposta motivata all’autorità competente ad emanare il provvedimento finale, che deve provvedere entro i successivi 15 giorni.
L’art. 9 della L. 10/97 prevede talune ipotesi di concessione gratuita, stabilendo una serie di esenzioni dalla corresponsione del contributo concessorio, avuto riguardo allo scopo dell’attività consentita o al carattere dell’opera (ad es. opere da realizzare in zone agricole).