Come previsto all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), sono considerati interventi di "ristrutturazione edilizia" quelli rivolti a "trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) Testo Unico Edilizia richiedono il permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
La ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, ma ciò rende necessaria una lettura della norma nel senso che l'aumento di cubatura deve essere senz'altro contenuto, in modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di nuova costruzione. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore (ristrutturazione leggera), che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente (ristrutturazione pesante), ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio attività alternativa al permesso.