I Comuni possono effettuare varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendono inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la convenienza di aggiornare le previsioni.
Pertanto, il ricorso alla variante di piano deve essere sostenuto da forti motivazioni di pubblico interesse, idonee a giustificare il mutamento delle scelte e delle destinazioni urbanistiche originarie. Le suddette motivazioni devono essere analiticamente elencate, soprattutto quando la variante determina una compressione dei diritti e degli interessi dei privati cittadini coinvolti dalle nuove scelte urbanistiche.
In tal senso, l’amministrazione comunale, fin dal conferimento dell’incarico per lo studio e la redazione della variante di piano, deve indicare le motivazioni, la cui mancanza potrebbe costituire motivo di illegittimità dell’atto.
Fino al 1985, i Comuni per apportare varianti al piano erano obbligati ad acquisire la preventiva autorizzazione della Regione, inoltrando apposita richiesta tramite la competente Sezione Urbanistica Regionale che esprimeva il proprio parere entro venti giorni dalla ricezione.